
La fidejussione può essere distinta in solidale o con beneficio d'escussione.
Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l'eadem res debita - ossia la medesima prestazione - è il carattere saliente delle obbligazioni solidali).
Nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito (cd. beneficium excussionis): cfr art. 1944 codice civile.
Se, dunque, nella fidejussione con beneficio d'escussione il creditore può agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell'altra forma di fidejussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'onere nella fase della pretesa. Il creditore ha l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fidejussore (onere di preventiva richiesta).